Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d’ambito e altre disposizioni in materia tariffaria” (RTDG 2014-2019), approvata dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico con delibera n. 367/2014/R/GAS.

Ciascuna impresa distributrice applica ai propri clienti (le società di vendita) una tariffa obbligatoria a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione fissata dall’Autorità e differenziata per ambito tariffario.

L’ambito tariffario, così come stabilito dall’art. 41 della RTDG 2014-2019, è l’area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura. Gli ambiti tariffari sono:

  • Ambito nord occidentale, comprendente le regioni: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
  • Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia Romagna;
  • Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
  • Ambito centro-sud orientale comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata;
  • Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regione Lazio e Campania;
  • Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.

La tariffa obbligatoria è composta dalle seguenti componenti che vengono determinate entro il 15-12 dell’anno t-1, per l’anno t (art. 40 della RTDG):

  • t1, composta dagli elementi t1(dis), t1(mis), t1(cot), espressi in euro/punto di riconsegna a copertura di quota parte dei costi di capitale relativi ai servizi di distribuzione, dei costi operativi e dei costi di capitale relativi al servizio di misura e dei costi del servizio di commercializzazione;
  • t3, composta dall’elemento tf3(dis), espresso in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura dei costi operativi e la quota parte dei costi di capitale del servizio di distribuzione non coperti dalla t1 (dis);
  • GS, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffari per i clienti economicamente disagiati;
  • RE, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
  • RS, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas;
  • UG1, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
  • UG2, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo e in euro per punto di riconsegna, a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
  • UG3, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri connessi all’intervento di interruzione;
  • ST, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa allo sconto tariffario di gara;
  • VR, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della differenza tra VIR e RAB.

Con deliberazione 645/2015/R/GAS l’AEEGSI ha approvato le componenti tariffarie obbligatorie dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale in vigore dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Componente COL

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