Il servizio gas naturale è soggetto a regolamentazione da parte dell’Autorità per l’energia il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che, con appositi provvedimenti (delibere), definisce le condizioni economiche di fornitura (tariffe), i livelli di qualità nonché le modalità commerciali e tecniche di erogazione del servizio.

In particolare, la Delibera ARG/gas 574/2013/R/gas del 12.12.2013 (e successive modifiche ed integrazioni), per quanto riguarda il servizio di distribuzione e la Delibera ARG/com 164/08 del 18.11.2008 (e successive modifiche ed integrazioni), per quanto riguarda il servizio di vendita, impongono, sia alle Società di Distribuzione che a quelle di Vendita, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato ai Clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e alimentati in bassa pressione.

Per richiedere le prestazioni relative al servizio di distribuzione, se il Cliente ha già stipulato un contratto di fornitura con una Società di Vendita, deve rivolgersi a quest’ultima, che farà da tramite con la Società di Distribuzione locale per la gestione della pratica. Fanno eccezione i reclami scritti e le richieste scritte relativi al servizio di distribuzione, per i quali il Cliente può anche rivolgersi direttamente alla Società di Distribuzione.

Se invece il Cliente non ha ancora stipulato il contratto può rivolgersi direttamente alla Società di Distribuzione per chiedere il preventivo o l’esecuzione dei lavori di allacciamento. Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti comporta la corresponsione ai Clienti di indennizzi automatici. È facoltà delle Società di Distribuzione e di Vendita definire propri standard specifici e generali di qualità, purché tali standard siano migliorativi rispetto a quelli minimi previsti.

Tabella A – Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione

IndicatoreLivello specifico
Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori semplici15 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori complessi30 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici10 giorni lavorativi
Tempo massimo di attivazione della fornitura10 giorni lavorativi
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente5 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità2 giorni feriali
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità2 giorni feriali
Tempo massimo di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale20 giorni lavorativi
Tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto5 giorni lavorativi
Tempo massimo di verifica della pressione di fornitura10 giorni lavorativi
Tempo massimo di ripristino del valore conforme della pressione di fornitura1 giorno solare
Fascia di puntualità per appuntamenti (inclusi gli appuntamenti posticipati)2 ore
Frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibilePer tipologia di cliente secondo l’articolo 14, comma 14.1, del TIVG

Tabella B – Livelli generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione 

IndicatoreLivello  generale
Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi di cui all’Articolo 4290%
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di distribuzione comunicate entro il tempo massimo di 30 giorni solari di cui all’Articolo 5095%

Tabella E – Livelli specifici e generali di qualità commerciale riferiti al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici

Tipologia dati tecniciMotivazione richiestaTipologia livelloLivello dal 1° gennaio 2017Livello dal 1° luglio 2017Livello dal 1° gennaio 2018Livello dal 1° gennaio 2019
Dati acquisibili con lettura del gruppo di misura (M01)Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione pariteticaSpecifico10 giorni lavorativi10 giorni lavorativi10 giorni lavorativi6 giorni lavorativi
Altri dati tecnici (M02)Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione pariteticaSpecifico15 giorni lavorativi10 giorni lavorativi10 giorni lavorativi6 giorni lavorativi
Altri dati tecnici complessi (M02C)Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione pariteticaSpecificon.a.15 giorni lavorativi15 giorni lavorativi12 giorni lavorativi
Dati acquisibili con lettura del gruppo di misura (M01)Reclami/richieste ricevute dal venditore per telefonoGeneralen.a.10 giorni lavorativi nel 95% dei casi10 giorni lavorativi nel 95% dei casi6 giorni lavorativi nel 95% dei casi
Altri dati tecnici semplici (M02)Reclami/richieste ricevute dal venditore per telefonoGeneralen.a.10 giorni lavorativi nel 95% dei casi10 giorni lavorativi nel 95% dei casi6 giorni lavorativi nel 95% dei casi

Indennizzi automatici per il mancato rispetto di livelli specifici di qualità

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità indicati nella Tabella A è prevista la corresponsione da parte della Società di distribuzione – direttamente (relativamente alle richieste di preventivazione/esecuzione di lavori gestite) o attraverso la Società di Vendita (in tutti gli altri casi) – dei seguenti indennizzi automatici base (che possono raddoppiare o triplicare in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione), differenziati per tipologia di Cliente: 35,00 Euro, per i Clienti con gruppo di misura (contatore) fino alla classe G 6; 70,00 Euro, per i Clienti con gruppo di misura (contatore) dalla classe G 10 alla classe G 25; 140,00 Euro, per i Clienti con gruppo di misura (contatore) dalla classe G 40.

Relativamente alla prestazione “Messa a disposizione di dati tecnici”, nel caso di mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione della prestazione, è prevista la corresponsione di un indennizzo automatico base pari a 30,00 Euro (che può raddoppiare o triplicare in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione), anziché degli indennizzi differenziati per tipologia di Cliente.

Nel caso di mancato rispetto del tempo massimo di raccolta della misura (di cui all’articolo 53) è prevista la corresponsione di un indennizzo automatico base pari a 35,00 Euro. 

Riconoscimento degli indennizzi automatici

Gli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui alla Tabella A (prestazioni di competenza della Società di Distribuzione) vengono corrisposti al richiedente la prestazione (Cliente o Società di Vendita) entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi a partire dal triplo del tempo standard, esclusi gli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, per i quali il medesimo termine decorre dalla data dell’appuntamento ed esclusi gli indennizzi automatici per mancato rispetto del tempo di raccolta della misura, per i quali il medesimo termine decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo massimo previsto per la raccolta della misura.

L’indennizzo deve comunque essere corrisposto entro 7 mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta. Nei casi di indennizzo corrisposto alla Società di Vendita, quest’ultima è tenuta ad accreditare tale indennizzo al Cliente che gli ha chiesto la prestazione, per la quale la Società di Distribuzione non ha rispettato il livello specifico, in bolletta o tramite rimessa diretta.